Cliccare sull'imaggine per collegarsi direttamente sul sito "il meteo" e prendere visione delle previsioni meteo dell territorio di Buttigliera Alta.

Articolo del C.d.S. aggiornato al 03-03-2010
Art. 177
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.
1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00
PRENDERE VISIONE DELLA CIRCOLARE ALLEGATA QUI SOTTO


Sito Internet della Regione Piemonte settore Protezione Civile
Sito Internet della Provincia di Torino settore Protezione Civile
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Coordinamento della Protezione Civile della Provincia di Torino
Sito internet della Protezione Civile Nazionale
Centro Servizi Volontario Provincia di Torino
Associazione Italiana Arbitri Sezione di Collegno
Centro Sportivo Universiario di Torino. Associazione Primo Nebiolo
Finanziaria FidiLine e sportello CAF, per informazioni Vincenzo Baglione Cell. 328-9837064, Tel. & Fax 011-4276575, Corso Ferrucci 19, Torino, mail: vincenzo.baglione@fidiline.it
arch. Pianificatore Alessandro Saccotelli Tel. 346/6745564 mail: urbanplanner@hotmail.it Pianificazione Territoriale Amministrazione Condomini Sicurezza Cantieri Certificazioni Energetiche